15 aprile 2026

Esami online sotto osservazione, il Garante limita il controllo digitale degli studenti


Via libera a corsi ed esami a distanza, ma stop agli algoritmi che analizzano comportamenti e movimenti. Le FAQ del >Garante della privacy chiariscono cosa è lecito e cosa no



Esami online sotto osservazione, il Garante limita il controllo digitale degli studenti

foto di cottonbro studio su pexels

Non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche lecito. È questo il principio che emerge con forza dalle FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali su esami e corsi a distanza.

Nel pieno della trasformazione digitale della didattica, l’Autorità interviene per evitare che la necessità di controllare si trasformi in sorveglianza. Il bersaglio sono soprattutto i sistemi automatizzati che promettono di individuare comportamenti sospetti attraverso algoritmi: strumenti che analizzano movimenti, digitazioni e attività online degli studenti.

Per il Garante, questa deriva non è accettabile. Si tratta di trattamenti sproporzionati, che incidono sui diritti fondamentali e rischiano di introdurre forme di profilazione difficilmente giustificabili.

Questo non significa bloccare la didattica a distanza. Al contrario, università ed enti sono legittimati a utilizzare piattaforme digitali, svolgere esami online e, in alcuni casi, anche registrare le prove. Ma devono farlo entro confini ben precisi, limitando la raccolta ai soli dati necessari e utilizzando strumenti che non comportino intrusioni indebite, come la geolocalizzazione o l’uso di dati biometrici.

 

Più sfumata invece la questione del proctoring, sistemi di sorveglianza digitale di esami online, condotta tramite software basati su IA o supervisori umani (proctor) per garantire l'integrità delle prove a distanza. Monitora webcam, microfono e schermo per rilevare comportamenti sospetti, confermare l'identità del candidato e prevenire frodi: questi sistemi sono ammessi, ma solo a determinate condizioni. Serve una valutazione preventiva dei rischi, una scelta attenta delle tecnologie e, soprattutto, la garanzia che i dati raccolti siano davvero indispensabili. Spetta ai titolari del trattamento garantire che tali strumenti rispettino la normativa, anche quando sono forniti da società esterne.

Il Garante mette un freno soprattutto ai sistemi più invasivi: non sono ammessi quelli che analizzano automaticamente il comportamento degli studenti, monitorando movimenti, click, attività online o uso della tastiera per generare indici di rischio. Un confine chiaro tra controllo legittimo e sorveglianza eccessiva.

La possibilità di registrare audio e video durante gli esami resta, ma solo se giustificata e con tempi di conservazione definiti. In ogni caso, l’obiettivo deve essere sempre solo quello di garantire la regolarità delle prove senza compromettere i diritti fondamentali delle persone.

Le FAQ pubblicate dall’Autorità rispondono in modo puntuale ai dubbi più diffusi, a partire da alcuni interrogativi chiave:

Il titolare del trattamento deve svolgere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per lo svolgimento di corsi o prove d’esame a distanza o per l’impiego di sistemi di supervisione?

Devono essere adottate specifiche misure di sicurezza per lo svolgimento di esami a distanza?

È necessario fornire un’informativa specifica agli studenti e ai partecipanti ai corsi a distanza?

È possibile trattare dati personali mediante sistemi di supervisione (c.d. “proctoring”) nell’ambito dello svolgimento di prove e corsi a distanza?

Possono università pubbliche e private ed altri enti che perseguono finalità di interesse pubblico svolgere prove d’esame e corsi a distanza?

Dietro queste domande c’è una trasformazione ormai strutturale del sistema formativo. E una sfida: coniugare innovazione e diritti.

PP

 


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